Cos'è:
Si intende per attività professionale di tintolavanderia, l’attività dell’impresa costituita e operante ai sensi della legislazione vigente, che esegue i trattamenti di lavanderia, di pulitura chimica a secco e ad umido, di tintoria, di smacchiatura, di stireria, di follatura e affini, di indumenti, capi e accessori per l’abbigliamento, di capi in pelle e pelliccia, naturale e sintetica, di biancheria e tessuti per la casa, ad uso industriale e commerciale, nonché ad uso sanitario, di tappeti, tappezzeria e rivestimenti per arredamento, nonché di oggetti d’uso, articoli e prodotti tessili di ogni tipo di fibra. Per l’esercizio delle attività sopra indicate, le imprese devono designare un responsabile tecnico in possesso di apposita idoneità professionale. Non è ammesso lo svolgimento dell’attività professionale di tintolavanderia in forma ambulante o di posteggio.
Il responsabile tecnico deve essere in possesso di apposita idoneità professionale comprovata dal possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: a) svolgimento di corsi di qualificazione tecnico-professionale della durata di almeno 1.200 ore complessive in un periodo di 2 anni, che prevedano l’effettuazione di adeguati periodi di esperienza presso imprese abilitate del settore; b) attestato di qualifica in materia attinente l’attività conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, integrato da un periodo di inserimento della durata di almeno un anno presso imprese del settore, da effettuare nell’arco di tre anni dal conseguimento dell’attestato; c) diploma di maturità tecnica o professionale o di livello post-secondario superiore o universitario, in materie inerenti l’attività; d) periodo di inserimento presso imprese del settore non inferiore a: 1) 1 anno, se preceduto dallo svolgimento di un rapporto di apprendistato della durata prevista dalla contrattazione collettiva 2) 2 anni in qualità di titolare, di socio partecipante al lavoro o di collaboratore familiare degli stessi 3) 3 anni, anche non consecutivi ma comunque nell’arco di cinque anni, nei casi di attività lavorativa subordinata Il periodo di inserimento di cui alle lettere b) e d) consiste nello svolgimento di attività qualificata di collaborazione tecnica continuativa nell’ambito di imprese abilitate del settore. Non costituiscono titolo valido per l’esercizio dell’attività professionale gli attestati e i diplomi rilasciati a seguito della frequenza di corsi professionali che non sono stati autorizzati o riconosciuti dagli organi pubblici competenti. - Essere proprietario, o avere ad altro titolo la disponibilità dell'immobile oggetto dell'intervento - Essere iscritto al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio o all'Albo Artigiani; - Essere in possesso dei requisiti morali da autocertificare al momento della presentazione della domanda, e in particolare non sussistenza di cause ostative ai sensi del D.lgs. 159/2011, artt. 11, 12, 92 del T.U.L.P.S.
Modalità di Attivazione:
A domanda
Modalità recupero informazioni propri procedimenti in corso:
Domanda all'ufficio di competenza
Come si richiede :
La domanda può essere presentata:
- Tramite la piattaforma informatica SUAPER messa a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna;
- Tramite pec alla pec: suap@postacert.unionepedemontana.pr.it, debitamente compilata, firmata e completa degli allegati richiesti.
Nel caso il richiedente non inviasse direttamente la modulistica ma delegasse ad altra persona l’invio della documentazione, dovrà compilare inoltre il modulo di procura speciale (la procura speciale dovrà essere compilata, firmata dal richiedente e dal procuratore con allegati i relativi documenti di identità).
Tempi:
Trattasi di S.C.I.A. ad effetto immediato (L’attività può iniziare dalla data di consegna della trasmissione telematica allo SUAP)
Spese a carico dell'utente:
Non sono previsti costi comunali a carico del cittadino
Riferimenti legislativi
(Normativa):
L. 84/2006 (disciplina dell'attività professionale di tintolavanderia); Decreto Ministeriale 5 settembre 1994 (elenco delle industrie insalubri);
Deliberazione della Giunta Regione Emilia-Romagna n.960/1999 D.Lgs. n.152/2006 (norme in materia ambientale) Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 s.m.i. “Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza” Capo VI - Delle industrie pericolose e dei mestieri rumorosi e incomodi Art. 64 D.Lgs. 59/10 art. 79 attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno;
D.L. 5/2012 (disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo;
D.L. 147/2012 (disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno);
D.L. 6 settembre 2011, n. 159 (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia);
L. 124/2015; D.Lgs. 222/2016