Cos'è:
SALDI (VENDITE DI FINE STAGIONE)
I periodi consentiti:
- saldi invernali: dal 1° giorno feriale antecedente l'Epifania e nel caso in cui detto giorno coincida con il lunedì l’inizio di detti saldi sarà anticipato al sabato, per un periodo fisso 60 giorni;
- saldi estivi: dal 1° sabato del mese di luglio per un periodo fisso di 60 giorni.
Non è più prevista la comunicazione anticipata al Comune, mentre rimangono invariate tutte le prescrizioni contenute nell'allegato “A” della D.G.R. Emilia-Romagna n. 1732/99.
VENDITE PROMOZIONALI
non possano essere effettuate, nei 30 giorni antecedenti i periodi delle vendite di fine stagione le vendite promozionali dei seguenti prodotti: abbigliamento, calzature, biancheria intima, accessori di abbigliamento, pelletteria e tessuti per abbigliamento ed arredamento.
Rimane confermata la prescrizione contenute nell'art.15 del d.lgs.114/98.
VENDITE DI LIQUIDAZIONE
Possono essere effettuate nei seguenti casi: cessazione attività, cessione dell'azienda, trasferimento, rinnovo locali, previa comunicazione al Comune da inviare esclusivamente mediante raccomandata A.R. almeno 15 gg prima della data di inizio (fa fede il timbro postale).
Le vendite di liquidazione, possono essere effettuate durante tutto l’anno, per un periodo dì durata non superiore alle sei settimane; nel caso di cessazione dell’attività commerciale, o di cessione dell’azienda, la vendita può essere effettuata per un periodo non superiore a tredici settimane. L’esercente, al termine dei periodi suindicati, è obbligato a chiudere l’esercizio.
Non è comunque possibile l’effettuazione delle vendite di liquidazione, a seguito di trasformazione o rinnovo dei locali, nel mese di dicembre.
VENDITE SOTTOCOSTO
Per vendita sottocosto si intende la vendita al pubblico di uno o più prodotti effettuata ad un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto, maggiorato dell'imposta sul valore aggiunto e di ogni altra imposta o tassa connessa a natura del prodotto e diminuito degli eventuali sconti o contribuzioni riconducibili al prodotto medesimo purché documentati.
E’ vietata la vendita sottocosto effettuata da un esercizio commerciale che, da solo o congiuntamente a quelli dello stesso gruppo di cui fa parte, detiene una quota superiore al 50% della superficie di vendita complessiva esistente nel territorio della provincia dove ha sede l’esercizio, con riferimento al settore merceologico di appartenenza.
Per gruppo si intende una pluralità di imprese commerciali, controllate da una società o collegate ai sensi dell’art. 2359 del C.C., ovvero all’interno della quale vi sia comunque la possibilità di stabilire politiche comuni di prezzo.
La vendita sottocosto può essere effettuata soltanto tre volte nel corso dell’anno e non può avere una durata superiore a 10 giorni; il numero delle referenze (prodotti) oggetto di ciascuna vendita non può essere superiore a 50.
Al fine del computo dei giorni, sono da escludere i giorni di chiusura dell’esercizio commerciale (le domeniche, le festività e le mezze o giornate di chiusure infrasettimanali).
I prodotti vanno tenuti separati da quelli venduti alle condizioni ordinarie in modo che siano inequivocabilmente identificabili all’interno dell’esercizio commerciale.
Al fine di garantire la tutela del consumatore ed agevolare l’attività di controllo, alla comunicazione va allegato l’elenco dei prodotti destinati alla vendita sottocosto o copia del messaggio pubblicitario.
Modalità di Attivazione:
A domanda
Modalità recupero informazioni propri procedimenti in corso:
Domanda all'ufficio di competenza
Come si richiede :
Per le vendite di liquidazione la comunicazione deve essere presentata al Comune, mediante raccomandata A.R. almeno 15 gg prima della data di inizio (fa fede il timbro postale), o:
- Tramite la piattaforma informatica SUAPER messa a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna;
- Tramite pec alla pec: suap@postacert.unionepedemontana.pr.it , debitamente compilata, firmata e completa degli allegati richiesti.
Nel caso il richiedente non inviasse direttamente la modulistica ma delegasse ad altra persona l’invio della documentazione, dovrà compilare inoltre il modulo di procura speciale (la procura speciale dovrà essere compilata, firmata dal richiedente e dal procuratore con allegati i relativi documenti di identità).
Tempi:
Trattasi di S.C.I.A. ad effetto immediato (L’attività può iniziare dalla data di consegna della trasmissione telematica allo SUAP)
Riferimenti legislativi
(Normativa):
DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE N. 1732/1999 DEL 28/09/1999
DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE N. 725/2011 DEL 30/05/2011
DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE N. 1780/2013 DEL 02/12/2013
DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE N. 1804/2016 DEL 09/11/2016
Legge Regionale E.R. del 2 aprile 1996 n. 6 e successive modificazioni