Cos'è:
Le vendite per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione sono forme speciali di vendita, che si distinguono dal commercio su aree private (negozio) e dal commercio su aree pubbliche (es. mercati) ed è soggetto alla disciplina dell’art. 18 del D. Lgs. 114/98 e s.m.i. come modificato dall’art. 68 del D. Lgs. 59/2010 rientrando tale forma speciale di vendita nella fattispecie di cui all’art. 4, comma 1, lettera h del precitato D. Lgs. 114/98 e s.m.i.
Modalità di Attivazione:
A domanda
Modalità recupero informazioni propri procedimenti in corso:
Domanda all'ufficio di competenza
Come si richiede :
L’apertura dell’esercizio è soggetta alla presentazione di apposita segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.):
- Tramite la piattaforma informatica SUAPER messa a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna;
- Tramite pec alla pec: suap@postacert.unionepedemontana.pr.it , debitamente compilata, firmata e completa degli allegati richiesti.
Nel caso il richiedente non inviasse direttamente la modulistica ma delegasse ad altra persona l’invio della documentazione, dovrà compilare inoltre il modulo di procura speciale (la procura speciale dovrà essere compilata, firmata dal richiedente e dal procuratore con allegati i relativi documenti di identità).
Tempi:
Trattasi di S.C.I.A. ad effetto immediato (L’attività può iniziare dalla data di consegna della trasmissione telematica allo SUAP)
L’ufficio ha 60 giorni per richiedere l’eventuale conformazione.
Riferimenti legislativi
(Normativa):
D.Lgs. 114/1998
D. Lgs. 206/2005
Note:
L’attività commerciale in tale forma può essere esercitata con riferimento a due settori merceologici: alimentare e non alimentare.
Per vendita per corrispondenza si intende la vendita al dettaglio o la raccolta o la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio del consumatore tramite cataloghi, televisione o altri sistemi di comunicazione con consegna al cliente attraverso il servizio postale o tramite corrieri privati.
È vietato inviare prodotti al consumatore per corrispondenza, se non a seguito di specifica richiesta. È possibile spedire campioni di prodotti od omaggi, senza spese o vincoli per il consumatore.
L’emittente televisiva deve accertare per le operazioni di vendita effettuate tramite televisione prima di mandarle in onda, che il titolare dell’attività sia in possesso dei requisiti prescritti dal D. Lgs. 114/98 e s.m.i. La vendita tramite mezzo televisivo, per conto terzi, è subordinata al possesso della licenza prevista dall’art. 115 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza.