Cos'è:
Per vendita diretta a domicilio del consumatore si intende la formula speciale di vendita al dettaglio e di offerta di beni e servizi, di cui all’art. 19 del D. Lgs. n. 114/98, come modificato dall’art. 68 del D. Lgs. 59/2010, rientrando tale forma speciale di vendita nella fattispecie di cui all’art. 4, comma 1, lett. h, punto 4 del precitato D. Lgs. 114/98, effettuate tramite la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio del consumatore finale o nei locali nei quali il consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi personali, di lavoro, di studio, di intrattenimento e di svago.
Modalità di Attivazione:
A domanda
Modalità recupero informazioni propri procedimenti in corso:
Domanda all'ufficio di competenza
Come si richiede :
L’apertura dell’esercizio è soggetta alla presentazione di apposita segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.):
- Tramite la piattaforma informatica SUAPER messa a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna;
- Tramite pec alla pec: suap@postacert.unionepedemontana.pr.it , debitamente compilata, firmata e completa degli allegati richiesti.
Nel caso il richiedente non inviasse direttamente la modulistica ma delegasse ad altra persona l’invio della documentazione, dovrà compilare inoltre il modulo di procura speciale (la procura speciale dovrà essere compilata, firmata dal richiedente e dal procuratore con allegati i relativi documenti di identità).
Tempi:
Trattasi di S.C.I.A. ad effetto immediato (L’attività può iniziare dalla data di consegna della trasmissione telematica allo SUAP).
L’ufficio ha 60 giorni per richiedere l’eventuale conformazione.
Riferimenti legislativi
(Normativa):
D. Lgs. 50/1992
D. Lgs. 185/1999
L. 17 agosto 2005 n. 173
Note:
L’attività commerciale in tale forma può essere esercitata con riferimento a due settori merceologici: alimentare e non alimentare.
Per incaricato di vendita diretta al domicilio del consumatore, si intende colui che, con o senza vincolo di subordinazione, promuove, direttamente o indirettamente, la raccolta di ordinativi di acquisto presso privati consumatori per conto di imprese esercenti la vendita diretta al domicilio.
Questo procedimento non si applica alla sottoscrizione e alla propaganda ai fini commerciali di: prodotti e servizi finanziari; prodotti e servizi assicurativi; contratti per la costruzione, la vendita e la locazione di immobili.
Il soggetto che intende avvalersi per l’esercizio dell’attività di incaricati, ne comunica l’elenco all’autorità di pubblica sicurezza del luogo nel quale ha la residenza o la sede legale e risponde agli effetti civili dell’attività dei medesimi. Gli incaricati devono essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 71 del D.Lgs. 59/2010.
L’impresa rilascia un tesserino di riconoscimento alle persone incaricate, che deve ritirare non appena esse perdano i requisiti di cui cui all’art. 71 del D.Lgs. 59/2010. Il tesserino di riconoscimento deve essere numerato e aggiornato annualmente, deve contenere le generalità e la fotografia dell’incaricato, l’indicazione a stampa della sede e dei prodotti oggetto dell’attività d’impresa, nonché del nome del responsabile dell’impresa stessa e la firma di quest’ultimo e deve essere esposto in modo visibile durante le operazioni di vendita. Il tesserino di riconoscimento è obbligatorio anche per l’imprenditore che effettua personalmente le operazioni.