Cos'è:
Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano attività di produzione, organizzazione di viaggi e soggiorni e intermediazione, con o senza vendita diretta al pubblico, nei predetti servizi, ivi compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti. Le predette attività possono essere svolte congiuntamente o disgiuntamente anche in via telematica se compatibile.
Possono svolgere in forma non esclusiva e nel rispetto delle specifiche norme di settore che le regolano, anche le attività accessorie previste dalla normativa.
Modalità di Attivazione:
A domanda
Modalità recupero informazioni propri procedimenti in corso:
Domanda all'ufficio di competenza
Come si richiede :
La domanda può essere presentata:
- Tramite la piattaforma informatica SUAPER messa a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna;
- Tramite pec alla pec: suap@postacert.unionepedemontana.pr.it , debitamente compilata, firmata e completa degli allegati richiesti.
Nel caso il richiedente non inviasse direttamente la modulistica ma delegasse ad altra persona l’invio della documentazione, dovrà compilare inoltre il modulo di procura speciale (la procura speciale dovrà essere compilata, firmata dal richiedente e dal procuratore con allegati i relativi documenti di identità).
Tempi:
Trattasi di S.C.I.A. ad effetto immediato (L’attività può iniziare dalla data di consegna della trasmissione telematica allo SUAP).
Riferimenti legislativi
(Normativa):
1. L.R. 25 marzo 2016, n. 4 - Ordinamento Turistico Regionale - Sistema organizzativo e politiche di sostegno alla valorizzazone e promo-commercializzazione turistica. Abrogazione della Legge Regionale 4 Marzo 1998 n. 7 (Organizzazione Turistica Regionale - Interventi per la promozione e la commercializzazione turistica).
Note:
Per l’avvio o l’esercizio dell’attività sono necessarie due tipologie di requisiti:
Requisiti soggettivi (attinenti all'impresa che gestisce l'attività - ditta individuale o società) I requisiti soggettivi indicati nella legge 7/2003 sono:
1. Possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno); tali requisiti devono essere posseduti dai soggetti indicati dall’art. 85 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136);
2. Iscrizione del titolare al registro delle imprese;
3. Godimento dei diritti civili e politici da parte del titolare, del rappresentante T.U.L.P.S. (legale rappresentante), nonché dell'eventuale direttore tecnico;
4. Insussistenza, a carico del titolare, del rappresentante T.U.L.P.S. (legale rappresentante), nonché dell'eventuale direttore tecnico, delle condizioni previste dagli articoli 11 e 92 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) ed assenza di procedimenti pendenti a proprio carico per i reati ivi indicati;
5. Possesso, in capo al titolare, al rappresentante T.U.L.P.S. (legale rappresentante), nonché all'eventuale direttore tecnico, dei requisiti di onorabilità e assenza di fallimento (non esser stato dichiarato fallito con sentenza passata in giudicato, ne' sottoposto a concordato preventivo) previsti dal D. Lgs. 23/11/1991, n. 392 e successive modifiche ed integrazioni.
Requisiti professionali: ll titolare dell'impresa individuale o il rappresentante legale in caso di società, oppure in loro vece, il preposto alla direzione tecnica dell'agenzia deve risultare in possesso dei seguenti condizioni:
1. esistenza delle condizioni previste dall'articolo 29 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania);
2. aver frequentato apposito percorso formativo abilitante.
Il titolare o il legale rappresentante dell'attività, privo dei requisiti professionali per l'esercizio, deve nominare un altro soggetto qualificato, definito "direttore tecnico", in possesso dei requisiti morali e professionali.
La nomina del direttore tecnico può avvenire con procura notarile, oppure, più semplicemente, mediante una dichiarazione, in cui il titolare dichiara il nominativo della persona designata per la singola unità locale; la persona designata, a sua volta, dichiara di avere accettato la designazione.
Il direttore tecnico ha l'obbligo di svolgere la sua attività con continuità ed esclusività.
Requisiti oggettivi (riguardanti i locali ove l’attività viene svolta)
1. Locali idonei ai sensi della normativa vigente;
2. Insegne visibili dell'attività dell'impresa;