Cos'è:
Il procedimento consiste in una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) nei casi di apertura di un nuovo esercizio, trasferimento di sede, subingresso e modifiche dei locali e/o attrezzatura/impianti, e di comunicazioni in caso di sospensione/riapertura anticipata, variazione del responsabile tecnico e cessazione dell'attività.
Modalità di Attivazione:
A domanda
Modalità recupero informazioni propri procedimenti in corso:
Domanda all'ufficio di competenza
Come si richiede :
La domanda può essere presentata:
- Tramite la piattaforma informatica SUAPER messa a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna;
- Tramite pec alla pec: suap@postacert.unionepedemontana.pr.it , debitamente compilata, firmata e completa degli allegati richiesti.
Nel caso il richiedente non inviasse direttamente la modulistica ma delegasse ad altra persona l’invio della documentazione, dovrà compilare inoltre il modulo di procura speciale (la procura speciale dovrà essere compilata, firmata dal richiedente e dal procuratore con allegati i relativi documenti di identità).
Tempi:
Trattasi di S.C.I.A. ad effetto immediato (L’attività può iniziare dalla data di consegna della trasmissione telematica allo SUAP).
Spese a carico dell'utente:
Non sono previsti costi comunali a carico del cittadino.
Dove rivolgersi:
Per informazioni consultare il sito istituzionale del comune.
Oppure rivolgersi allo sportello:
Martedì : 8.30 – 13.00 / 15.30 – 17.30
Giovedì: 8.30 – 13.00
Riferimenti legislativi
(Normativa):
1. Legge 2 aprile 2007, n.40 Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 31 gennaio 2007, n.7 recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese.
2. Legge 4 gennaio 1990, n.1 Disciplina dell'attività di estetista.
3. Legge 17 agosto 2005, n.174 Disciplina dell'attività di acconciatore.
4. Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n.59 Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.
5. Legge 11 ottobre 1986, n.713 Norme per l'attuazione delle direttive della Comunità Economica Europea sulla produzione e la vendita di cosmetici.
Note:
La legge n.174/2005 e s.m.i. ha introdotto la nuova figura unica di acconciatore, che supera la precedente distinzione tra le figure di barbiere, di parrucchiere per uomo e di parrucchiere per donna.
Pertanto, a coloro che sono in possesso di qualifica professionale di "barbiere" è consentito segnalare e comunicare tutti i procedimenti amministrativi ad eccezione della tipologia "nuova apertura".
L'art.77 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n.59 e s.m.i.ha modificato gli artt.2 e 3 della L.174/05 s.m.i. e, tra i vari dispositivi, ha previsto che l'attività professionale di acconciatore possa essere svolta unitamente a quella di estetista anche in forma di imprese esercitate nella medesima sede ovvero mediante la costituzione di una società.
E' in ogni caso necessario il possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle distinte attività.
Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di acconciatore, deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale.
Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento dell'attività di acconciatore.