Cos'è:
L’apertura di un nuovo esercizio di somministrazione di alimenti e bevande è soggetta alla presentazione di apposita segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) o di domanda nel caso in cui l’apertura o il trasferimento avvenga in “zona soggetta a tutela”, così come indicato dalla Deliberazione della Giunta Comunale n. 80 del 09/06/2011.
L'autorizzazione per l'esercizio dell'attività è subordinata all'accertamento dei requisiti personali, morali e professionali, nonché al rispetto dei criteri ed obblighi stabiliti dalla delibera sopra indicata.
L’inizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande è altresì subordinato alla preventiva presentazione della “Notifica” ai fini della registrazione per l’Ausl.
Come si richiede :
LA MODULISTICA DEVE ESSERE TRASMESSA ALLO SUAP tramite la piattaforma informatica SUAPER messa a disposizione dalla regione Emilia Romagna e solo nei casi di malfunzionamento della stessa, come indicato nella Deliberazione della Giunta Regionale del 02/11/2015, tramite pec alla pec: suap@postacert.unionepedemontana.pr.it, debitamente compilata, firmata e completa degli allegati richiesti.
Tempi:
L’ufficio ha 30 giorni per richiedere l’eventuale conformazione.
Nel caso di S.C.I.A. l’ effetto è immediato (L’attività può iniziare dalla data di consegna della trasmissione telematica allo SUAP). Nel caso di richiesta di autorizzazione, l’inizio dell’attività è subordinato al rilascio dell’atto finale da parte del SUAP.
Documenti da presentare:
Nel caso il richiedente non inviasse direttamente la modulistica ma delegasse ad un’altra persona l’invio della documentazione, dovrà compilare il modulo di “PROCURA SPECIALE”, che dovrà essere firmata dal richiedente e dal procuratore con allegati i relativi documenti di identità.
Riferimenti legislativi
(Normativa):
- L.R. n. 14 DEL 26/07/2003 “Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande"
- Regio Decreto n. 773 del 18/06/1931 “Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza"
- D.M. N. 564 del 17/12/1992 “Criteri di sorvegliabilità”
- Delibera G.C. N. 80 del 09/06/2011
Note:
La S.C.I.A. o la domanda deve essere inoltrata anche nei casi di subingresso, di trasferimento in altri locali, di ampliamento/riduzione della superficie di interna e/o esterna e di variazione di titolarità per modifiche societarie.
L’attività può iniziare lo stesso giorno di presentazione del modello S.C.I.A. mentre nel caso di domanda, l’attività potrà iniziare dal giorno di rilascio dell’autorizzazione da parte dello SUAP.