Propaganda elettorale - Comune di Sala Baganza

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Propaganda elettorale

Normativa e spazi di affissione

 

Le norme che regolano la propaganda elettorale per le elezioni politiche sono le seguenti: legge 04 aprile 1956, n. 212 (norme per la disciplina della propaganda elettorale); gli artt. 1,6,17,18,19 e 20 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 (disciplina delle campagne elettorali per le elezioni politiche) ; legge 22 febbraio 2000 n. 28 (disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e per la comunicazione politica).

 

Con Legge 27/12/2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) è stata modificata la legge 04 aprile 1956, n. 212 eliminado la propaganda elettorale indiretta (propaganda effettuata dai cosidetti "fiancheggiatori") e riducendo il numero degli spazi destinati alla propaganda elettorale diretta, spettanti alle liste che partecipano alle consultazioni.


Tali norme sottopongono a particolari procedure e limiti le varie forme di comunicazione politica e decorrono a far data:
 

  • dalla data di convocazione dei comizi elettorali
    - per il divieto per le Amministrazioni di svolgere attività di comunicazione,
    - per l'applicazione delle norme relative alla comunicazione politica radiotelevisiva, per i messaggi di propaganda e pubblicità su quotidiani e periodici;

 

  • dal 30' giorno antecedente le elezioni con la regolamentazione delle altre forme di propaganda (fissa, mobile, luminosa)



Chiunque viola le norme sulla propaganda è soggetto a sanzioni amministrative.

 

 

 

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