Descrizione
L’art. 4-bis, comma 2, della legge n. 459/01, modificato da ultimo dall’articolo 6, comma 2, lett. a), della legge 3 novembre 2017, n.165, prevede per le elezioni politiche e i referendum nazionali il diritto di voto per corrispondenza nella circoscrizione Estero - previa espressa opzione valida per un’unica consultazione - agli elettori italiani che per motivi di lavoro, studio o cure mediche si trovano temporaneamente all’estero per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della medesima consultazione elettorale, nonché ai familiari con loro conviventi (per i familiari la presenza all'estero può essere anche inferiore ai 3 mesi).
L'opzione per il voto all'estero può essere espressa compilando un apposito modulo, da trasmette entro e non oltre il 32° giorno precedente il voto (per il Referendum popolare confermativo del 22/23 marzo 2026, entro mercoledì 18 febbraio 2026), direttamente al Comune di Sala Baganza.
L’opzione potrà pervenire al Comune per posta ordinaria o per posta elettronica, anche non certificata, e potrà essere recapitata a mano anche da persona diversa dall’interessato.
Per l'invio per posta elettronica questi sono i recapiti da utilizzare:
email: urp@comune.sala-baganza.pr.it
PEC: protocollo@postacert.comune.sala-baganza.pr.it (la pec non riceve mail ordinarie ma solo pec).
PEC: protocollo@postacert.comune.sala-baganza.pr.it (la pec non riceve mail ordinarie ma solo pec).
La dichiarazione di opzione, redatta su carta libera e necessariamente corredata di copia di documento d’identità valido dell’elettore, deve in ogni caso contenere l’indirizzo postale estero cui va inviato il plico elettorale ed una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti.
Modalità di Voto
Il voto degli elettori residenti temporaneamente all'estero che hanno fatto richiesta di voto per corrispondenza, verrà effettuato con le medesime modalità previste per gli elettori residenti all'estero che votano normalmente con tale modalità.
Entro 18 giorni dalla data fissata per la consultazione elettorale in Italia, le ambasciate e i consolati inviano agli elettori presenti nella loro giurisdizione un plico elettorale che contiene:
- una lettera informativa;
- una copia della normativa;
- la lista dei candidati delle elezioni parlamentari (non prevista in caso di referendum);
- il certificato elettorale;
- la scheda elettorale (oppure, in caso di più votazioni contemporanee, una scheda diversa per ogni tipo di votazione);
- la busta interna (completamente bianca ed anonima) dove inserire solo la scheda votata (o le schede in caso di più votazioni contemporanee);
- una busta pre-affrancata, in cui va inserita la busta interna bianca (sigillata e contenente solo la scheda o le schede votata/e) e il tagliando del certificato elettorale, con l'indirizzo dell'ufficio consolare a cui l'elettore deve reinviare la scheda votata.
- Se entro 14 giorni dal voto nazionale l'elettore non ha ancora ricevuto il plico, può richiedere l'invio o consegna di un secondo plico.
Il voto può essere espresso solo con una penna con inchiostro di colore nero o blu.
Entro il giovedì precedente al voto nazionale, le ambasciate spediscono in Italia per via aerea e valigia diplomatica le buste ricevute dagli elettori. Le buste pervenute in ritardo e quelle avanzate verranno immediatamente incenerite.
È possibile revocare l’opzione presentata secondo le modalità di cui sopra entro lo stesso termine (18 febbraio 2026). Si ricorda infine che l’opzione è valida esclusivamente per la consultazione elettorale cui si riferisce.
Specifiche modalità organizzative per il voto di alcune categorie di elettori temporaneamente all’estero (commi 5 e 6 dell’art. 4-bis).
Con una formale Intesa del 4 dicembre 2015 il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministero dell’interno ed il Ministero della difesa, in attuazione dell’art. 4-bis, commi 5 e 6, della legge n. 459/2001, hanno definito particolari modalità tecnico-organizzative per il voto degli appartenenti alle Forze armate e di polizia temporaneamente all’estero nello svolgimento di missioni internazionali e, rispettivamente, degli elettori di cui all’articolo 1, comma 9, lettera b), della legge 27 ottobre 1988, n. 470
Con una formale Intesa del 4 dicembre 2015 il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministero dell’interno ed il Ministero della difesa, in attuazione dell’art. 4-bis, commi 5 e 6, della legge n. 459/2001, hanno definito particolari modalità tecnico-organizzative per il voto degli appartenenti alle Forze armate e di polizia temporaneamente all’estero nello svolgimento di missioni internazionali e, rispettivamente, degli elettori di cui all’articolo 1, comma 9, lettera b), della legge 27 ottobre 1988, n. 470
Si ricorda che la legge, ai suddetti commi 5 e 6 dell’art. 4-bis, prevede che tali elettori potranno votare con apposite modalità anche negli Stati ove non è ammesso il voto per corrispondenza per gli elettori ivi residenti.
Alla luce della suddetta Intesa, alcune delle opzioni presentate dagli elettori di cui ai suddetti commi 5 e 6 verranno inviate ai comuni dagli Uffici consolari.
Si rappresenta che alcune opzioni potrebbero essere inviate ai comuni direttamente dai Comandi militari.
