Cittadinanza jure sanguinis ai cittadini stranieri discendenti da avi italiani

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Lo straniero discendente da cittadini italiani emigrati all'estero può richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis.

Descrizione

Il cittadino straniero può richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis se è discendente di un cittadino italiano nato in Italia ed emigrato all'estero conservando la cittadinanza italiana.

A chi è rivolto

Cittadini stranieri che desiderano richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis.

Cittadini stranieri che desiderano richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis.

Come fare

Occorre presentare apposita richiesta.   Se il cittadino straniero richiedente è residente all'estero, la richiesta deve essere presentata presso il Consolato italiano all’estero, individuato in base al luogo di residenza del soggetto rivendicante la titolarità della cittadinanza italiana. Se il cittadino straniero richiedente è già residente in Italia, la richiesta deve essere presentata presso il proprio Comune di residenza. Se il cittadino straniero richiedente è presente nel territorio di Sala Baganza ma non ha ancora la residenza si distinguono i seguenti casi: Se è in possesso di un titolo di soggiorno in corso di validità deve prima procedere alla Dichiarazione di cambio di residenza o di indirizzo. Se non è in possesso di un titolo di soggiorno in corso di validità deve prima di tutto regolarizzare la sua presenza con l’iscrizione anagrafica come cittadino discendente da avo italiano  Per presentare la richiesta di riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis occorre prendere appuntamento contattando l'ufficio di Stato Civile.

Occorre presentare apposita richiesta.
 
Se il cittadino straniero richiedente è residente all'estero, la richiesta deve essere presentata presso il Consolato italiano all’estero, individuato in base al luogo di residenza del soggetto rivendicante la titolarità della cittadinanza italiana.

Se il cittadino straniero richiedente è già residente in Italia, la richiesta deve essere presentata presso il proprio Comune di residenza.

Se il cittadino straniero richiedente è presente nel territorio di Sala Baganza ma non ha ancora la residenza si distinguono i seguenti casi:

  • Se è in possesso di un titolo di soggiorno in corso di validità deve prima procedere alla Dichiarazione di cambio di residenza o di indirizzo.
  • Se non è in possesso di un titolo di soggiorno in corso di validità deve prima di tutto regolarizzare la sua presenza con l’iscrizione anagrafica come cittadino discendente da avo italiano 
Per presentare la richiesta di riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis occorre prendere appuntamento contattando l'ufficio di Stato Civile.

Cosa serve

Tutti i documento che attestano la discendenza italiana. Nello specifico: Passaporto straniero in corso di validità. Estratto di nascita dell’avo cittadino italiano nato in Italia ed emigrato all’estero rilasciato dal Comune italiano di nascita. Tutti gli atti di stato civile (es. nascita, matrimonio, divorzio, ulteriori matrimoni, adozione, riconoscimenti di filiazione e morte) relativi all’avo e a tutti i suoi discendenti in linea retta, compreso quelli del richiedente ed eventuali suoi figli minorenni anche non residenti in Italia.Gli atti devono essere tutti debitamente tradotti e legalizzati nelle forme di legge.Le eventuali sentenze (di divorzio e/o adozione) devono essere anch’esse debitamente tradotte e legalizzate nelle forme di legge e munite del certificato di passaggio in giudicato tradotto e legalizzato. Eventuali sentenze di rettifica che abbiano modificato gli atti di stato civile di cui al punto precedente.Anche le sentenze devono essere debitamente tradotte e legalizzate nelle forme di legge e munite del certificato di passaggio in giudicato tradotto e legalizzato. Certificato, tradotto e legalizzato, rilasciato dalle competenti autorità dello Stato estero di emigrazione, attestante che l'avo italiano (a suo tempo emigrato dall'Italia) non acquistò la cittadinanza dello stato estero di emigrazione prima della nascita del proprio figlio che ha trasmesso la cittadinanza ai successivi discendenti (certificato di non naturalizzazione). Se l'ascendente italiano, nato in Italia ed emigrato all'estero, ha utilizzato nel tempo il proprio nome e cognome in forme diverse (es. Giuseppe, Giuseppe Maria, Jose, Josè, José Maria... ), è necessario che esse vengano tutte riportate nel certificato di non naturalizzazione Certificato di residenza del richiedente L’elenco della documentazione necessaria non è da ritenersi esaustivo a causa della possibile esistenza di numerosissime casistiche differenti per cui non è possibile entrare nel dettaglio. Tutta la documentazione sopra descritta deve essere sempre presentata in originale e deve essere allegata anche una copia completa di tutta la documentazione originale presentata.

Tutti i documento che attestano la discendenza italiana.
Nello specifico:
  • Passaporto straniero in corso di validità.
  • Estratto di nascita dell’avo cittadino italiano nato in Italia ed emigrato all’estero rilasciato dal Comune italiano di nascita.
  • Tutti gli atti di stato civile (es. nascita, matrimonio, divorzio, ulteriori matrimoni, adozione, riconoscimenti di filiazione e morte) relativi all’avo e a tutti i suoi discendenti in linea retta, compreso quelli del richiedente ed eventuali suoi figli minorenni anche non residenti in Italia.
    Gli atti devono essere tutti debitamente tradotti e legalizzati nelle forme di legge.
    Le eventuali sentenze (di divorzio e/o adozione) devono essere anch’esse debitamente tradotte e legalizzate nelle forme di legge e munite del certificato di passaggio in giudicato tradotto e legalizzato.
  • Eventuali sentenze di rettifica che abbiano modificato gli atti di stato civile di cui al punto precedente.
    Anche le sentenze devono essere debitamente tradotte e legalizzate nelle forme di legge e munite del certificato di passaggio in giudicato tradotto e legalizzato.
  • Certificato, tradotto e legalizzato, rilasciato dalle competenti autorità dello Stato estero di emigrazione, attestante che l'avo italiano (a suo tempo emigrato dall'Italia) non acquistò la cittadinanza dello stato estero di emigrazione prima della nascita del proprio figlio che ha trasmesso la cittadinanza ai successivi discendenti (certificato di non naturalizzazione). Se l'ascendente italiano, nato in Italia ed emigrato all'estero, ha utilizzato nel tempo il proprio nome e cognome in forme diverse (es. Giuseppe, Giuseppe Maria, Jose, Josè, José Maria... ), è necessario che esse vengano tutte riportate nel certificato di non naturalizzazione
  • Certificato di residenza del richiedente

L’elenco della documentazione necessaria non è da ritenersi esaustivo a causa della possibile esistenza di numerosissime casistiche differenti per cui non è possibile entrare nel dettaglio.

Tutta la documentazione sopra descritta deve essere sempre presentata in originale e deve essere allegata anche una copia completa di tutta la documentazione originale presentata.

Cosa si ottiene

Il riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza da avo italiano.

Il riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza da avo italiano.
Tempi e scadenze

Durata massima del procedimento amministrativo: 30 giorni dalla presentazione dell’istanza a cui occorre aggiungere i tempi per il rilascio della dichiarazione di non rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dei Consolati competenti.

2022 04 gen

Apertura iscrizioni

2022 04 feb

Termine presentazione domande

2022 02 mar

Pubblicazione graduatorie

2022 02 apr

Perfezionamento domande

Costi

Euro 500,00 di contributo amministrativo a cui assoggettare le richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana presentate ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 14 della Legge 5 febbraio 1992, n. 91, o degli articoli 1, 2, 7, 10, 11 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555.

Ulteriori informazioni

Riferimenti normativi
  • Legge 555 del 13 giugno 1912 sulla cittadinanza italiana;
  • Legge 241 del 07.08.1990; nuove norme in materia di procedimento Amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrative;
  • Circolare del Ministero dell’Interno 08 Aprile 1991 K.28.1 – Riconoscimento del possesso dello status civitatis italiano ai cittadini stranieri di ceppo italiano;
  • Legge n. 91 del 05 febbraio 1992 – nuove norme sulla cittadinanza;
  • DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 – testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Ufficio competente all'adozione del provvedimento finale
Stato Civile

Ultimo aggiornamento: 13 Febbraio 2025, 15:39